Dichiarazione di Dissesto finanziario - Effetti sul Cittadino e sul Comune
L'articolo 244 del testo unico 267/2000 stabilisce " si ha stato di dissesto finanziario se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte "
A differenza di una società privata un Comune NON può fallire , quindi continua sempre la sua attività . In caso di dissesto si va a creare una netta divisione tra passato e futuro e la nota prevalente è la necessità di assicurare al Comune la continuità di esercizio e di erogare i servizi ai cittadini , in quanto i gravi squilibri finanziari che hanno causato lo stato di crisi , non possono portare alla cessazione dell'attività .
Tutti gli oneri pregressi ( debiti ) sono estrapolati dal bilancio comunale che si azzera e passati ad un Commissario nominato dal Presidente della Repubblica che si incarica della verifica di tutti i debiti e creditori attraverso la redazione di un piano di estinzione del debito con il quale viene azzerata la situazione che ha creato il deficit , mentre il Comune ed il Sindaco continuano l'ordinaria amministrazione .
Art.247 del Testo Unico Come si delibera il dissesto : " 1. ove dalle deliberazioni dell'Ente , dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte la Corte dei Conti venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto , chiede chiarimenti all'Ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine ... 2.ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo di controllo assegna al Consiglio Comunale , con lettera notificata ai singoli consiglieri un termine non superiore a venti giorni , per la deliberazione del dissesto; 3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto ; 4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi art. 141 ; "
Le conseguenze della dichiarazione di dissesto producono una serie immediata di effetti ,irrigidiscono tutta l'operatività dell'ente , ma l'effetto è anche politico perchè i suoi effetti colpiscono gli amministratori considerati colpevoli " art. 248 gli amministratori non sono candidabili per 10 anni e ove responsabili la Corte dei Conti irrora una sanzione pecuniaria fino a 20 volte la retribuzione mensile lorda " Le imposte e tasse locali e le tariffe base vengono innalzate al massimo , l'ente deve applicare misure tariffarie che assicurino la copertura dei costi di servizio , per i servizi produttivi e canoni patrimoniali , per i servizi individuali il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e contributi finalizzati ; Snellimento della macchina comunale ,viene ridimensionata la spesa per il costo di lavoro ed il personale in esubero (inabile ) viene collocato in disponibilità , i contratti a tempo determinato dei dirigenti deve essere ridotta al 50% . I creditori dell'Ente devono dimostrare all'organo di liquidazione la sussistenza dei propri crediti , sono autorizzate transizioni giudiziarie ed extragiudiziarie .
Quindi in sintesi quando un Comune dichiara il dissesto, la capacità decisionale passa ai commissari governativi, tasse e tariffe comunali vengono poste ai massimi livelli, i creditori non possono più rivolgersi alla magistratura, le assunzioni sono bloccate, la pianta organica del Comune viene rivista, con la possibilità di mobilità obbligatoria per i dipendenti pubblici, i servizi non indispensabili elargiti in misura ridotta .
I commissari poi procedono alla liquidazione del patrimonio disponibile e contrattano con i creditori la ristrutturazione del debito .
I commissari poi procedono alla liquidazione del patrimonio disponibile e contrattano con i creditori la ristrutturazione del debito .
Ora da cittadini fate mente locale su tutti i servizi che già da oggi il Comune di Napoli non eroga ai cittadini .... trasporti al minimo , nessuna manutenzione al verde , parchi chiusi , impianti sportivi chiusi , minima manutenzione alle strade , mense scolastiche al minimo , servizi sociali vari aboliti , bandi abitazioni pubbliche inesistenti , carenza raccolta rifiuti , municipalità senza fondi , fallimenti partecipate Bagnoli , Terme , Mercato .... etc etc etc....
Fate mente locale alle varie tasse comunali , Tarsu , Imu , Add.Irpef , Soggiorno ... etc etc sono già tutte al massimo da vari anni .
Questo perchè n pratica il Comune di Napoli sta in una situazione di pre-dissesto da vari anni simile al dissesto ed i servizi erogati sono minimi , le imposte sono già al massimo , ed il debito comunale accumulato è di 1.700.000.000 , circa 18.000 euro a cittadino . La previsione dell'attuale Sindaco De Magistris che amministra il Comune da SETTE anni e che non ha certo alcuna voglia di pagare le colpe del dissesto è di dilazionare il debito comunale in 15 anni , fino al 2033 , come consentito dalla legge 205/2017 comma 888/889 .... possibilità quindi di ripianare circa 115.000.000 anno , cifra che restava un vero macigno sulle casse comunali e che impedisce , insieme alle prescrizioni , qualsiasi ripresa dell'Ente .
Ma la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Campania , aveva accertato con sua delibera un «difetto di copertura di alcune partite di spesa» nel Bilancio Comunale assumendo misure interdittive ma rimettendosi alla Consulta relativamente all’uso delle «anticipazioni di liquidità» con cui in pratica si occultava il deficit effettivo nello stessi Bilancio . Il Comune di Napoli si era appellato contro tale delibera .
Ora la Corte Costituzionale con sentenza n.4 del 2020 (relatore Aldo Carosi) Le «anticipazioni di liquidità» sono «utilizzabili dagli enti locali in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio», in quanto «prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa quando l’ente non riesce a pagare le passività accumulate», ha appena affermato ribadendo così il divieto di utilizzare queste risorse «per modificare il risultato di amministrazione e assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa». Questa la nota stampa dalla Corte , che ha bocciato le ragioni del Comune di Napoli nel ricorso contro la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Campania che, due anni fa, aveva accertato un «difetto di copertura di alcune partite di spesa» assumendo misure interdittive ma rimettendosi alla Consulta relativamente all’uso delle «anticipazioni di liquidità».La Consulta poi chiarisce «gli effetti della sentenza sulla gestione contabile degli enti locali che abbiano applicato norme illegittime ai propri disavanzi: ognuno li rideterminerà correttamente e provvederà agli accantonamenti secondo le disposizioni vigenti al tempo di ciascuno dei pregressi esercizi».(cormez 28/1/20)
Ma la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Campania , aveva accertato con sua delibera un «difetto di copertura di alcune partite di spesa» nel Bilancio Comunale assumendo misure interdittive ma rimettendosi alla Consulta relativamente all’uso delle «anticipazioni di liquidità» con cui in pratica si occultava il deficit effettivo nello stessi Bilancio . Il Comune di Napoli si era appellato contro tale delibera .
Ora la Corte Costituzionale con sentenza n.4 del 2020 (relatore Aldo Carosi) Le «anticipazioni di liquidità» sono «utilizzabili dagli enti locali in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio», in quanto «prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa quando l’ente non riesce a pagare le passività accumulate», ha appena affermato ribadendo così il divieto di utilizzare queste risorse «per modificare il risultato di amministrazione e assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa». Questa la nota stampa dalla Corte , che ha bocciato le ragioni del Comune di Napoli nel ricorso contro la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Campania che, due anni fa, aveva accertato un «difetto di copertura di alcune partite di spesa» assumendo misure interdittive ma rimettendosi alla Consulta relativamente all’uso delle «anticipazioni di liquidità».La Consulta poi chiarisce «gli effetti della sentenza sulla gestione contabile degli enti locali che abbiano applicato norme illegittime ai propri disavanzi: ognuno li rideterminerà correttamente e provvederà agli accantonamenti secondo le disposizioni vigenti al tempo di ciascuno dei pregressi esercizi».(cormez 28/1/20)
Adesso la decisone torna alla Corte dei Conti Campania vincolata al parere della Consulta e l’amministrazione comunale rischia concretamente il dissesto.
Questa sintesi è stata fatta in maniera più semplice possibile , per far valutare proprio al cittadino ove sia la SUA convenienza in questa situazione , parliamo di 900.000 abitanti in Napoli , chi ne pagherà le conseguenze ? Saranno gli amministratori , i creditori che dovranno rifare i conti , ma la parte più consistente saranno le banche , ed i dipendenti comunali , parliamo di quella fetta di inabili che godranno degli ammortizzatori sociali .
Maggior rigore nelle decisioni, niente sprechi , controlli della spesa , degli appalti , delle opere , e dei risultati di gestione....
Quindi dove pende la bilancia Costi/ benefici ?
Certamente per il Comune di Napoli ci sarebbe un nuovo inizio azzerando tutto il precedente , e specialmente per una nuova e futura amministrazione che partirebbe pulita nei conti e con libertà di decisioni , Auspicabile e immaginabile poi un aiuto del Governo , e non più in questo caso " a perdere" ma per assicurare i giusti servizi e vivibilità ai cittadini .