mercoledì 11 gennaio 2017

FOIA, Freedom Of Information Act. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Libero accesso agli atti amministrativi , dal 23 dicembre 2016 entra in vigore il D.L. n.97 del 25 maggio 2016 , che pone in vigore in Italia i principi del FOIA , Freedom Of Information Act.

Da oggi, per gli italiani, scatta il libero accesso agli atti della pubblica amministrazione anche se riguardano diritti di altri privati, come ad esempio la richiesta di licenza edilizia di un vicino, la partecipazione a un bando di gara di un candidato a un posto pubblico, il curriculum di un collega di lavoro che ha ottenuto un avanzamento in carriera, ecc.. Viene capovolta l’impostazione che, sino ad ora, ha disciplinato i rapporti tra cittadini e P.A.: la tutela della privacy diventa l’eccezione, garantita solo per particolari esigenze di produzione, di segreto di Stato e di economia nazionale; invece, la regola generale diventa il libero accesso a tutte le informazioni, anche per semplice curiosità e non necessariamente se c’è un interesse specifico da dimostrare. Una vera e propria svolta nella trasparenza, determinata dall’approvazione, nella scorsa primavera, del decreto legislativo [1] sul cosiddetto FOIA, ossia Freedom Of Information Act (legge sulla libertà di informazione).
Cambia quindi il diritto di accesso agli atti amministrativi della Pubblica Amministrazione , e di conseguenza cessa la Privacy nei rapporti tra Cittadino e P.A.
Ogni cittadino avrà libero accesso ai documenti pubblici. Non parliamo di quelli già disponibili nella sezione “Trasparenza” dei siti Internet delle Pubbliche amministrazioni. No. Parliamo di informazioni che ci riguardano in prima persona, e che sono state finora chiuse in un cassetto. «A che punto è la mia richiesta di visita specialistica in ospedale? Quanto ha speso quel politico in cene e viaggi? A che punto sono i lavori di ristrutturazione del parco pubblico e come mai sono bloccati da diversi mesi? A chi è stato dato il finanziamento pubblico e perché proprio a questa ditta e non alla mia? Quanto è sicura la mia scuola? Quanto è inquinata l’aria del mio quartiere?      Come        sono state stilate le graduatorie del concorso pubblico?». A tutte queste domande ogni italiano avrà diritto ad avere una risposta, da un lato con la pubblicazione – sui siti degli enti pubblici – di informazioni sino ad oggi ritenute riservate (ad esempio, stipendi e benefits di chi esercita funzioni pubbliche), dall’ altro con l’obbligo di fornire risposte scritte e motivate a richiesta degli interessati che abbiano presentato una domanda di accesso agli atti amministrativi.
 L'accesso agli atti sarà gratuito , a differenza del passato .
A differenza del passato viene cancellato il silenzio rifiuto da parte della P.A. 
Quindi dal 23 dicembre , se la P.A. non risponde nei tempi di legge, ossia 30 giorni, il cittadino avrà diritto di visionare gli atti. Il rifiuto andrà invece posto per iscritto e, soprattutto, motivato, altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in automatico il diritto di accesso
Contro l’eventuale rifiuto all’ accesso si potrà fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come era previsto dalla attuale legge.
Eventuali controinteressati all’accesso alle informazioni che li riguardano potranno opporsi entro 10 giorni dalla comunicazione loro inviata dalla P.A. circa la presentazione di una richiesta di accesso agli atti.
 A differenza del passato ,non bisognerà giustificare più un particolare interesse da parte del Cittadino a Associazioni all'accesso alle informazioni .
La svolta oggi è che non bisognerà più dimostrare un proprio particolare interesse alla pratica per chiedere l’ostensione degli atti amministrativi ,  spieghiamo meglio. 
Se in passato, per sapere sulla base di quali criteri era stata determinata la vittoria di un candidato a un concorso piuttosto che di un altro bisognava essere inseriti nella graduatoria, oggi tale condizione non esiste più e tutti possono sapere perché le ragioni dell’aggiudicazione. Insomma, la privacy   si inchina anche alla semplice curiosità, visto che comunque la pubblica amministrazione deve sempre agire per trasparenza e rispettando le norme di legge. E quando si parla di legge, non devono esistere   segreti.
 Una vera rivoluzione nei rapporti tra Cittadini , Associazioni e Enti Locali , quali i Comuni in primis 
Giova ricordare che oggi in Italia i responsabili dei procedimenti amministrativi sono i Dirigenti , non i politici , per cui e' da immaginare una levata di scudi da parte dei Dirigenti dei vari Enti ,   si troveranno ora davanti ad una richiesta di trasparenza a cui non si sa come potranno opporsi , e trasparenza non significa impedire opere pubbliche o altro , ma significa che tali opere vadano verificate     non solo dai politici , ma anche dalla cittadinanza diffusa e dalle associazioni . 
D.L. n.97 25 maggio 2016  testo della legge sul FOIA, Freedom Of Information Act.
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

 

Ad oggi, quindi, secondo la legge italiana si può fare richiesta di:

  1. accesso documentale: è il meno recente dei tre, il classico e tradizionale accesso agli atti amministrativi [3]. La richiesta può provenire solo da un soggetto che «abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». In pratica, può fare istanza solo chi partecipa ad un procedimento amministrativo (concorso pubblico, rilascio concessione edilizia, ecc.) e vuole esercitare i diritti di partecipazione o di opposizione al procedimento stesso, che la legge gli riconosce. L’istanza inoltre va motivata. Si tratta quindi di una forma d’accesso totalmente opposta al nuovo accesso generalizzato, perché ci vogliono determinati requisiti per esercitarlo. Per saperne di più e trovare un fac simile della richiesta di accesso documentale, consultare Istanza di accesso agli atti amministrativi: termini e modalità;
  2. accesso civico: dobbiamo sapere che la Pubblica amministrazione ha l’obbligo di pubblicare determinati documenti sul proprio sito internet, nella sezione «amministrazione trasparente» [4]. Se non lo fa, ogni cittadino può chiedere la pubblicazione delle informazioni che l’ente pubblico era tenuto a divulgare. Questo tipo di accesso, quindi, è una reazione del cittadino ad una mancanza della Pa, che non ha pubblicato quanto doveva sul proprio sito;
  3. accesso generalizzato: è quello di cui si è trattato sopra , introdotto con il Foia e in vigore dal 23 dicembre scorso. Per questo tipo di accesso non c’è bisogno di un interesse particolare come avviene per l’accesso documentale. La richiesta può avere i motivi più disparati, anche la semplice curiosità di conoscere gli atti pubblici. L’istanza infatti, oltre ad essere totalmente gratuita, non va motivata.
Il nuovo accesso generalizzato, infatti, è espressione di uno specifico principio: quello della massima trasparenza dell’attività amministrativa. Tutti devono essere in grado di partecipare attivamente alla funzione pubblica, conoscere l’operato della Pa al fine di migliorarlo e di prevenire la corruzione o altri comportamenti truffaldini.

L’istanza di accesso può essere presentata a mano, a mezzo posta o tramite fax:
  • all’ufficio che materialmente detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della singola amministrazione;
  • all’altro eventuale ufficio indicato dall’amministrazione sul proprio sito internet.
La richiesta può essere effettuata anche in via telematica (tramite email), secondo le modalità prevista dal codice dell’Amministrazione digitale 
Di seguito il modello di richiesta :

Istanza per l’accesso agli atti amministrativi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.)
All’ufficio__________
del Comune di__________
(o della Regione__________; o di qualsiasi altra amministrazione pubblica)
Il/la sottoscritto/a__________ nato/a a __________ il__________ residente in__________ Prov_____ CAP_____ alla via__________ n._____ codice fiscale__________ tel__________ fax__________ indirizzo email (o PEC) al quale inviare eventuali comunicazioni__________
in qualità di __________ (se si agisce per conto di una società)
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, di:
 prendere visione dei seguenti documenti_______ (indicare i documenti o le informazione a cui si vuole accedere o gli estremi che ne consentano l’individuazione da parte dell’ufficio);
 ottenere copia semplice in formato cartaceo/su cd/tramite posta elettronica dei seguenti documenti________;
 ottenere copia autentica dei seguenti documenti_________ (per le copie autentiche occorre verificare se si deve pagare il bollo);

Si allega copia documento di riconoscimento.

Distinti saluti
Luogo e data __________
Firma del richiedente __________
Elaborato dal Web e Da Lptutti



    Le modifiche alla legge : 

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